Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, area camper, villaggi turistici, aree di sosta)

Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, area camper, villaggi turistici, aree di sosta)

Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività deve essere assicurato un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti. Sono esclusele installazioni igienico-sanitarie riservate. Devono inoltre essere realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti per consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.

I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività sono elencati nel Regolamento regionale 24/10/2008, n. 18.

Approfondimenti

Campeggi

I campeggi sono esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti con tende o altri mezzi autonomi di pernottamento e possono anche tenere allestimenti minimi per i clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Gli allestimenti non devono superare il 40% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Villaggi turistici

I villaggi turistici sono gli esercizi attrezzati con allestimenti minimi per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. Possono esserci anche piazzole per clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, ma non devono essere superiori al 40% del numero complessivo di quelle autorizzate.

Classificazione struttura ricettiva

Il titolare della struttura ricettiva, sulla base dei requisiti individua la classificazione della struttura secondo la modalità prevista dal Regolamento regionale 24/10/2008, n. 18, art. 11 e la indica all'interno della SCIA. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza, trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC), la SCIA alla Provincia, per la verifica della classificazione.

Rischio incendio

Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).

Somministrazione di alimenti e bevande

Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.

Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.

In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Vendita di oggetti, alimenti e bevande

Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

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Ultimo aggiornamento: 25/01/2024 18:46.57