Somministrazione di alimenti e bevande (circoli privati o associazioni)

Somministrazione di alimenti e bevande (circoli privati o associazioni)

Il circolo è un luogo di ritrovo dove sono ammessi solo i soci. Un circolo privato è un'associazione senza fini di lucro con persone che vogliono condividere attività sportive, culturali e ricreative. 

Alcuni circoli sono aderenti ad enti che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell'Interno (ad esempio ACLI, ARCI o CRAL). Altri circoli hanno nomi e finalità diverse quali ludiche, ricreative, sportive, ecc. (ad esempio "Amici della musica" o "Amici dei libri") e non sono affiliate a enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno.

I circoli privati non devono essere accessibili da una via pubblica (strade, piazze o altri luoghi pubblici) e non devono avere l’insegna.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, essendo l'attività effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone,  non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71Circolare ministeriale 12/09/2012, n. 365/C).

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico come previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4 redatta da un tecnico competente in acustica.

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Ultimo aggiornamento: 30/01/2024 09:08.38